Se una persona è deceduta, normalmente non sono lunghi i tempi per sbloccare i beni ereditari.
Nell’arco di un paio di mesi, ma anche meno, si può tornare alla normalità.
I rari casi in cui i tempi si allungano sono dovuti più a problemi tra gli eredi che a ostacoli legati agli adempimenti fiscali.
Di solito le preoccupazioni sono:
– sbloccare i conti correnti, momentaneamente congelati;
– prendere possesso degli immobili;
– vendere gli immobili;
Tutte e tre le cose sono piuttosto semplici, anche se è necessario rispettare alcune regole, più facili a farsi che a dirsi.
Sbloccare i conti correnti.
Deceduta una persona, dovete informare la Banca che gestisce il conto corrente, il quale verrà momentaneamente bloccato.
Poi dovete rispettare alcune fasi:
1) innanzitutto dovete procurarvi una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, ossia una vostra dichiarazione scritta dove, a seconda dei casi, l’erede stesso o due testimoni dichiarano chi sono gli eredi; tale documento si può firmare o in qualsiasi studio notarile oppure in Comune.
Tempi: il nostro può darvi appuntamento in 48 ore (lavorative).
2) Portate in Banca la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3) Trascorso qualche giorno, la Banca restituisce una dichiarazione dove vengono elencati tutti i rapporti bancari.
Tempi: generalmente una settimana ma molto dipende da banca a banca.
4) Trasmettete, via mail o in originale, l’attestazione della Banca al Professionista che si occupa della denuncia di successione: oltre ad uno studio notarile, chiunque può redigerla, ma tenete conto che è necessario avere conoscenza della materia e non ci si può improvvisare.
5) Dopo qualche giorno/settimana, il Professionista redige la denuncia di successione, vi chiede la firma e la registra.
Tempi: il nostro studio prepara la denuncia di successione circa in una settimana, anche in 48 ore (lavorative) in caso di urgenza.
6) L’Agenzia Entrate restituisce la copia della denuncia.
Tempi: solitamente 10/15 giorni.
7) Fate pervenire alla Banca la denuncia di successione registrata, che svincola i soldi.
Tempi: dipende dalla Banca ma non dovrebbero trascorre più di 7 giorni.
Prendere possesso degli immobili.
Se nella successione ci sono immobili gli eredi diventano immediatamente proprietari; dunque da subito potete prendere possesso dei beni e utilizzarli liberamente.
Vendere gli immobili
Una volta preso possesso degli immobili, il che come detto è automatico, se volete vendere o procedere ad una divisione è necessario presentare prima la denuncia di successione.
Ci sono alcune semplici fasi:
1) Il Professionista che redige la denuncia di successione (che come detto sopra può essere il Notaio ma chiunque altro sia esperto in materia) prenderà tutte le informazioni utili a sapere quali immobili sono presenti nell’asse ereditario.
Tempi: può bastare un’ora di colloquio con gli eredi per sapere tutto necessario, ma dipende dall’entità del patrimonio e dalla conoscenza che gli eredi hanno della persona deceduta (la quale non sempre era ben conosciuta dagli eredi). E’ bene che il Professionista proceda anche alle visure ipotecarie e catastali per essere sicuri di fare errori e così il tutto può occupare anche una decina di giorni.
2) Il Professionista redige la denuncia di successione, riceve la vostra firma e la registra.
Tempi: il nostro studio prepara la denuncia di successione circa in una settimana, anche in 48 ore (lavorative) in caso di urgenza.
3) L’Agenzia Entrate restituisce la copia della denuncia.
Tempi: solitamente 10/15 giorni.
4) Registrata la denuncia, potete vendere o dividere gli immobili.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio o l’atto notorio
Molti Uffici, specialmente le Banche, richiedono agli eredi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure l’atto notorio.
Vediamo quali sono il contenuto, gli effetti e il motivo per cui viene richiesta questa documentazione.
L’atto notorio è innanzitutto una dichiarazione effettuata sotto responsabilità penale, il che significa che dicendo il falso si incorre in un reato punibile; notate che viene punito colui che dice scientemente il falso e non colui che lo fa in buona fede: poniamo l’esempio di colui che dichiari che Tizio non ha mai avuto figli, cosa che poi si rivela non vera poichè successivamente si scopre l’esistenza di un discendente; ovviamente il dichiarante sarà punibile solo se si prova che costui sapeva che Tizio aveva figli e non l’ha detto, mentre non sarà punibile se l’esistenza del figlio non era da lui conosciuta.
Il contenuto dell’atto notorio è costituito da un fatto o una serie di fatti di cui si è a conoscenza. Nel caso delle successioni, si deve dichiarare che una persona è deceduta, se ha fatto testamento oppure se ha parenti e in quale grado.
L’atto notorio può essere “atto notorio” vero e proprio e “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”: il primo è una dichiarazione resa da due testimoni non interessati all’atto e non parenti con gli eredi; il secondo è una dichiarazione resa da uno o più eredi. La scelta, se ricorrere al primo o al secondo varia a seconda dei casi: le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi sono obbligate a ricevere “dichiarazioni sostitutive” mentre gli Enti non pubblici (come gli Istituti di credito), i tribunali e i privati, nei loro rapporti, possono scegliere l’una o l’altra forma. In generale, visto che l’atto notorio fatto da due testimoni è ritenuto più attendibile, esso è richiesto nei casi considerati più delicati, come quando gli eredi non sono parenti stretti oppure quando l’eredità ha un valore consistente.
Competenti a ricevere gli atti notori e dichiarazioni sostitutive sono i Notai e le Cancellerie dei Tribunali oppure, solo per le dichiarazioni sostitutive, anche l’Anagrafe dei Comuni.
La dichiarazione sostitutiva non va confusa con la autocertificazione; quest’ultima può essere sottoscritta anche non in presenza di un Pubblico Ufficiale e ha valore solo nei casi espressamente previsti.
Ma per quale motivo viene richiesto l’atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) invece di ricorrere a certificazioni più sicure? In fondo l’atto notorio è una mera dichiarazione e dunque ci è sempre il rischio di falsa testimonianza.
La risposta è nel fatto che non esiste una certificazione assoluta o un modo certo per verificare chi siano gli eredi di una persona.
Si può solo giungere a ragionevoli convinzioni sulla base delle testimonianze raccolte.
Chi comunque si trovi ad acquistare da taluno un bene ereditato non si preoccupi, vi sono nella legge dei modi per tutelare in maniera soddisfacente (ma non totale) coloro che acquistano in buona fede dal c.d. erede apparente, ossia da colui che, pur presentandosi come erede, si scopre poi che non lo è.